Legge 9 dicembre 1998, n. 431
"Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 1998 - Supplemento Ordinario n. 203/L
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"Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 1998 - Supplemento Ordinario n. 203/L
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L'articolo 4 della suddetta Legge 9 dicembre 1998, n. 431 stabilisce che il Ministro dei lavori pubblici debba convocare le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale, al fine di promuovere una convenzione, di seguito denominata "convenzione nazionale", che individui i criteri generali per la definizione dei canoni, anche in relazione alla durata dei contratti, alla rendita catastale dell'immobile e ad altri parametri oggettivi, nonché delle modalità per garantire particolari esigenze delle parti.
Inoltre, lo stesso articolo, prevede che i criteri generali individuati nella Convenzione nazionale siano indicati in apposito decreto del Ministro dei lavori pubblici (ora delle infrastrutture e dei trasporti) di concerto con il Ministro delle finanze (ora economia e delle finanze).
L'ultima Convenzione Nazionale stipulata tra le Associazioni maggiormente rappresentative di proprietari e inquilini fu sottoscritta il 25 ottobre 2016 presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla presenza e con il contributo del ViceMinistro Riccardo Nencini. La nuova convenzione definiva i criteri per la stipula dei contratti a canone concordato. LEGGI >>>
Come stabilito dall’art. 4, comma 2, della legge n. 431 del 1998, il 16 genneio 2017 venne emanato il Decreto Ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: "Criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari, ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 2 e 3 della stessa legge". LEGGI>>>
Altri riferimenti normativi
8 febbraio 1999, fu sottoscritta la Convenzione nazionale ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge n. 431 del 1998 tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale.
22 marzo 1999 venne pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67, il decreto interministeriale lavori pubblici finanze del 5 marzo 1999, con il quale furono indicati, sulla base della citata Convenzione nazionale, i criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. LEGGI>>>
L'8 gennaio 2002 la legge n. 2 modificò l’art. 4, comma 1, della legge n. 431 del 1998, con l’art. 2, comma 1, lettera c, che stabilisce, che il Ministro dei lavori pubblici, ora infrastrutture e trasporti, debba convocare, ogni tre anni, le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale al fine di individuare i criteri generali che costituiscono la base per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale ai sensi dell’art. 2 comma 3 e dell’art. 5, commi 1, 2 e 3 della suddetta legge n. 431 del 1998. LEGGI>>>
L'11 aprile 2003 fu pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85, supplemento ordinario n. 59, il decreto interministeriale infrastrutture e trasporti economia e finanze del 30 dicembre 2002 , con il quale furono definiti, in mancanza di un unico accordo tra le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori, i criteri generali per la realizzazione degli accordi in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998 nonché dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione degli studenti universitari ai sensi dell’art. 5, commi 1, 2 e 3 della stessa legge; LEGGI>>>
In alcuni comuni continuano a valere gli accordi territoriali firmati in attuazione della legge 9 dicembre 1998 e del Decreto del 30 dicembre 2002, finchè saranno rinnovati ai sensi del D.M. del 16 gennaio 2017.