Allegato D
LOCAZIONE ABITATIVA DI NATURA TRANSITORIA
TIPO DI CONTRATTO
(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5,
comma 1)
Il/La sig./ soc. (1) ………………………………………………………………di seguito denominato/ a
LOCATRICE, (assistita da (2) ………………………………..in persona di ………………… ) concede in
locazione al/ alla sig. (1)………………….. …...di seguito
denominato/ a CONDUTTORE,
identificato mediante (3)…………………… (assistito da (2) …………………………………… in persona di …………………………… ), che accetta, per sé e suoi
aventi causa, l'unità immobiliare posta in …………………… via ……………………… n….. piano …
scala …… int……. composta di n. ……..vani, oltre cucina e servizi, e dotata
altresì dei seguenti elementi accessori (indicare quali: solaio, cantina,
autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc.) ………………………………………………………………………………………….……….
…………………………………………………………………………………………………..
non ammobiliata / ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.
TABELLE MILLESIMALI: proprietà
……………….. riscaldamento …………………..……
acqua …………………… altre ………………………………………………………..……….
COMUNICAZIONE ex articolo 8, 3°
comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359:
a) estremi catastali identificativi
dell'unità immobiliare:………………………………………..
b) codice fiscale della LOCATRICE ………………………………………………………….
.
documentazione
amministrativa e tecnica sicurezza impianti:
…………………………………………………………………………………………………..
certificato
di collaudo e certificazione energetica:
…………………………………………………………………………………………….
RIFERIMENTI SPECIFICI ALLE CARATTERISTICHE DEL
FABBRICATO E/O DELL’UNITA’IMMOBILIARE: ………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….………………..…
La locazione è
destinata ad uso esclusivo di abitazione del CONDUTTORE e dei suoi
familiari
conviventi che attualmente sono: ……………………………………….………….....
……………………………………………………………………………………………...……
Il conduttore
si impegna a comunicare alla locatrice
ogni successiva variazione della composizione del nucleo familiare sopra
indicato.
La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.
Articolo 1
(Durata)
Il
contratto è stipulato per la durata di ……..………. mesi (5), dal …………. al …………….. allorché, fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 2, cessa senza bisogno di alcuna disdetta.
Articolo 2
(Esigenza della locatrice)
(4)
La
LOCATRICE, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431/98 -
di cui i presente contratto costituisce allegato D - e dall'Accordo tra
…………………..……depositato il …………… presso il Comune di ……………….. , dichiara la
seguente esigenza che giustifica la transitorietà del contratto: …..
…………………………………………………………………………..……………………….
La
LOCATRICE ha l'onere di confermare il verificarsi di quanto ha giustificato la
stipula del presente contratto di natura transitoria tramite lettera
raccomandata da inviarsi al conduttore
entro ……….. giorni prima della scadenza del contratto. In caso di mancato invio
della lettera oppure del venire meno delle condizioni che hanno giustificato la
transitorietà, il contratto si intende ricondotto alla durata prevista
dall'articolo 2, comma 1, della legge n.
431/98. In ogni caso, ove la LOCATRICE abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio
alla scadenza dichiarando di volerlo adibire ad un uso determinato e non lo
adibisca, nel termine di sei mesi dalla data in cui ha riacquistato la detta
disponibilità, a tale uso, il CONDUTTORE ha diritto al ripristino del rapporto
di locazione alle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n.
431/98 o, in alternativa, ad un risarcimento in misura pari a trentasei
mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto.
Articolo 3
(Esigenza del conduttore)
(4)
Ai
sensi di quanto previsto dall'Accordo tra …………………………………………… depositato il
……………. presso il Comune di …………………. , le parti concordano che la presente
locazione ha natura transitoria in quanto il CONDUTTORE espressamente ha
l'esigenza di abitare l'immobile per un periodo non eccedente i ………. mesi per
il seguente motivo: ………………………….………………………………………………………...……, che documenta
allegando al presente contratto……………………………………………… …
Articolo 4
(Canone)
A.
Il canone di locazione è stabilito in
euro………………., importo che il conduttore
si obbliga a corrispondere nel domicilio della LOCATRICE ovvero con le diverse
modalità che verranno indicate dalla LOCATRICE
stessa in n. …………...rate eguali anticipate di euro ……………...……… ciascuna,
alle seguenti date:
………………………..……(4)
B. Il
canone di locazione (per le aree metropolitane di Roma, Milano, Venezia,
Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo e Catania, nei comuni con essi confinanti e negli altri
comuni capoluogo di provincia) è convenuto
in euro …………………….….., importo che il
conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio della LOCATRICE
ovvero con le diverse modalità che verranno indicate dalla LOCATRICE stessa in n. ……… rate eguali anticipate di
euro …………….………ciascuna, alle seguenti date: …………………………………..………..…(4).
C. Il canone di locazione,
secondo quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3, della
legge n. 431/1998, è convenuto in euro…………..…, che il CONDUTTORE si obbliga a corrispondere nel domicilio del
locatore ovvero con le diverse modalità che verranno indicate dalla
LOCATRICE stessa, in n. …………… rate
eguali anticipate di euro …………..ciascuna, alle seguenti date:
……………………………………………………. (4) (6)
Articolo 5
(Deposito cauzionale)
A garanzia delle obbligazioni assunte
col presente contratto, il conduttore
versa/non versa (4) alla LOCATRICE (che
con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro
…………………………… pari a ………………… mensilità del
canone (7), non imputabile in conto canoni di locazione e produttiva di
interessi legali, riconosciuti al conduttore
al termine di ogni periodo di locazione.
Il deposito cauzionale come sopra costituito viene reso al termine della
locazione, previa verifica sia dello stato dell'unità immobiliare sia
dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
Altre forme di garanzia:
……………………………………………………………………..… ………………………………………………………………………………………………. (4)
Articolo 6
(Quote di ripartizione di spese ed oneri)
La LOCATRICE dichiara che la quota di partecipazione
dell'unità immobiliare locata e delle relative pertinenze al godimento delle
parti e dei servizi comuni è determinata nelle misure di seguito riportate, che
il CONDUTTORE approva ed espressamente accetta, in particolare per quanto concerne
il riparto delle relative spese:
a) spese generali ……………………………….
b) spese ascensore ……………………………..
c) spese riscaldamento ………………………...
d) spese condizionamento ……………………..
e) ………………………………………………
f) ………………………………………………
g) ……………………………………………..
La LOCATRICE, esclusivamente
in caso di interventi edilizi autorizzati o di variazioni catastali o di
mutamento nel regime di utilizzazione delle unità immobiliari o di interventi
comportanti modifiche agli impianti, si riserva il diritto di adeguare le quote
di ripartizione delle spese predette, dandone comunicazione tempestiva e
motivata al CONDUTTORE. Le nuove quote, così determinate, vengono applicate a
decorrere dall'esercizio successivo a quello della variazione intervenuta.
In caso di disaccordo con
quanto stabilito dalla LOCATRICE, il CONDUTTORE può adire la Commissione di
conciliazione di cui all’articolo 6 del decreto emanato dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431/98, e costituita
con le modalità indicate all’articolo 23 del presente contratto.
Articolo 7
(Spese ed oneri a carico del conduttore )
Sono a carico del CONDUTTORE
per le quote di competenza esposte all’articolo 6 le spese che - in base alla
Tabella oneri accessori allegato G al
decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2 della legge n. 431/98
- risultano a carico dello stesso. Di tale Tabella la LOCATRICE e il CONDUTTORE
dichiarano di aver avuto piena conoscenza.
Il pagamento degli oneri anzidetti
deve avvenire - in sede di consuntivo - entro sessanta giorni dalla richiesta.
Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione
specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre
diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso
il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove
esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il
pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di
acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo
dell'anno precedente.
Articolo 8
(Riscaldamento, raffrescamento,
condizionamento)
Sono interamente a carico
del CONDUTTORE i costi sostenuti dalla LOCATRICE
per la fornitura dei servizi di
riscaldamento/raffrescamento/condizionamento dei quali l'immobile risulti
dotato, secondo quanto previsto dalla Tabella di cui al precedente articolo. Il
CONDUTTORE è tenuto al rimborso di tali costi, per la quota di sua competenza
di cui all’articolo 6.
Il CONDUTTORE è tenuto a
corrispondere, a titolo di acconto, alla LOCATRICE, per le spese di cui sopra
che quest'ultima sosterrà per tali servizi, una somma minima pari a quella
risultante dal consuntivo precedente. E' in facoltà della LOCATRICE richiedere,
a titolo di acconto, un maggior importo in funzione di documentate variazioni
intervenute nel costo dei servizi, salvo conguaglio, che deve essere versato
entro 60 giorni dalla richiesta della LOCATRICE, fermo quanto previsto al
riguardo dall'articolo 9 della legge n. 392/78. Resta altresì salvo quanto
previsto dall'art. 10 di detta legge.
Per la prima annualità, a
titolo di acconto, tale somma da versare è di euro …………………. , da corrispondere in …………… rate alle seguenti
scadenze:
al ………………… euro ……………………………………
al ………………… euro
…………………………………….
al ………………… euro
…………………………………….
al ………………… euro
…………………………………….,
salvo
conguaglio. (8)
Articolo 9
(Imposte, tasse, spese di contratto)
Tutte le spese di bollo, di quietanza, di esazione canoni, sono a carico del CONDUTTORE.
La LOCATRICE provvede alla registrazione
del contratto, dandone notizia al CONDUTTORE. Questi corrisponde la quota di
sua spettanza, pari alla metà.
Le parti possono delegare alla registrazione del
contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai
fini della stipula del contratto medesimo.
Articolo 10
(Pagamento)
Il CONDUTTORE si impegna ad
effettuare il pagamento dei canoni, nonché degli importi dovuti ai sensi di
quanto previsto ai punti 5 e 6, il primo giorno del mese/trimestre (4) di competenza, secondo le modalità stabilite dalla LOCATRICE.
Rimane comunque salvo il diritto
della LOCATRICE alla risoluzione del contratto, col conseguente risarcimento di
ogni maggiore danno dalla medesima subìto.
Il pagamento non può venire
ritardato o sospeso dal CONDUTTORE per alcuna ragione o motivo. Il mancato
puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone
(nonché di quant’altro dovuto ove di importo pari ad una mensilità del canone),
costituisce in mora il CONDUTTORE, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55
della legge n. 392/78.
Articolo 11
(Risoluzione e prelazione)
Qualora dovesse intervenire
una causa che possa dar diritto al CONDUTTORE di ottenere la risoluzione del
contratto per inidoneità sopravvenuta della cosa locata a servire all'uso
convenuto, che non sia imputabile né al CONDUTTORE né alla LOCATRICE, la
LOCATRICE è tenuta a restituire solo la parte di corrispettivo anticipatole
proporzionale al periodo di mancato godimento da parte del CONDUTTORE, escluso
ogni altro compenso e qualsiasi risarcimento di danni e previa riconsegna della
cosa locata.
La vendita dell'unità
immobiliare locata - in relazione alla quale viene/non viene (4) concessa la prelazione al
CONDUTTORE - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.
Articolo 12
(Cessione, sublocazione, comodato,
successione)
E' fatto espresso divieto al
CONDUTTORE di sublocare, in tutto o in parte, la cosa locata e di cedere in
qualsiasi forma ad altri il suo contratto; di consentire, a qualsiasi titolo,
l'utilizzo di quanto oggetto del presente contratto a chicchessia. Non è quindi
consentito, al di là della breve ed occasionale ospitalità, dare alloggio, sia
pure a titolo gratuito, a persone che non facciano parte del nucleo familiare,
così come descritto nel presente contratto. L'inosservanza del presente patto
determina inadempimento contrattuale e consente alla LOCATRICE di chiedere la
risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1453 del Codice civile.
Per la successione nel
contratto si applica l'articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a
seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 404 del 1988.
Articolo 13
(Recesso)
Il CONDUTTORE ha facoltà di
recedere per gravi motivi dal contratto, previo avviso da recapitare mediante
lettera raccomandata almeno ……………mesi prima.
Articolo 14
(Uso e riparazioni)
Il CONDUTTORE si obbliga ad
usare la cosa locata con la diligenza
del buon padre di famiglia, senza recare molestia agli altri conduttori o
utilizzatori dell'edificio, e ad eseguire gli interventi di manutenzione
ordinaria. Sono altresì a carico del CONDUTTORE gli interventi resi necessari
da un uso negligente o cattivo della cosa locata o dalla mancata manutenzione.
Ove il CONDUTTORE non provveda a tali interventi, vi può provvedere la
LOCATRICE, a spese del CONDUTTORE medesimo.
Qualora la cosa locata
abbisogni di riparazioni non a carico del CONDUTTORE, quest'ultimo è tenuto a
dare immediata comunicazione scritta alla LOCATRICE della necessità delle
riparazioni stesse.
Oltre ai lavori che il
CONDUTTORE non abbia eseguito pur essendo a suo carico, sono addebitati al
CONDUTTORE medesimo o ai conduttori responsabili le spese occorrenti per
riparare i danni prodotti da colpa, negligenza o cattivo uso ai locali ed agli
impianti di uso e di utilità comuni.
Il CONDUTTORE è tenuto ad
osservare, nell'uso dei locali e dei servizi comuni, le prescrizioni di legge o
dei regolamenti emanati dalle competenti autorità, tenendo ad esclusivo suo
carico qualunque sanzione pecuniaria o altra conseguenza derivante
dall'inadempimento di tale suo obbligo. Il CONDUTTORE deve, altresì, osservare
le disposizioni contenute nel "Regolamento dello stabile" o nel
"Regolamento di condominio" ove esistente, ovvero, in mancanza, nel
"Regolamento generale per gli inquilini" registrato per la provincia in cui si trova l'immobile,
dichiarando di avere avuto piena
conoscenza di quello applicabile al presente contratto, posto a sua
disposizione dalla LOCATRICE.
La locatrice si riserva il diritto di far eseguire sia
all'interno che all'esterno dell'unità immobiliare oggetto del presente
contratto tutti gli interventi che si rendessero necessari, fatto salvo quanto
previsto dagli articoli 1583 e 1584 del Codice civile
Articolo
15
(Consegna)
Il CONDUTTORE dichiara di aver
visitato i locali oggetto della locazione e di averli trovati in normale stato
d'uso, adatti all'uso convenuto e adeguati alle sue specifiche esigenze, in
particolare per quanto riguarda tutti gli mpianti, infissi e serramenti. Il
CONDUTTORE dichiara altresì di essere perfettamente a conoscenza dello stato di
fatto e di diritto in cui detti locali si trovano, esonerando la LOCATRICE da
qualsiasi obbligo di effettuare adattamenti di sorta, salvo quanto previsto
dalle vigenti normative. Il CONDUTTORE con il ritiro delle chiavi prende
consegna ad ogni effetto di legge dei
locali suindicati.
La LOCATRICE si impegna
peraltro ad eseguire entro il ……… i seguenti interventi
………………………………………………………………………………………………………………………………. senza che il
CONDUTTORE possa opporsi o alcunché rivendicare anche a titolo di indennizzo
ovvero il CONDUTTORE eseguirà entro il ………… i seguenti interventi:
…………………………………………………………………………... …………….. ………………………………………………………………………………..… e
l'ammontare della spesa relativa (forfettariamente determinata dalle parti
consensualmente in euro …………………………… ) verrà dal CONDUTTORE medesimo trattenuta
dal canone. (4)
Qualora si tratti di unità
immobiliare già occupata dal medesimo CONDUTTORE, il CONDUTTORE stesso dichiara
di ben conoscere i locali oggetto del precedente contratto per abitarli sin dal
…………. in virtù di contratto stipulato in data ……………
e di non avere eccezioni da
sollevare al riguardo ovvero di avere rappresentato le seguenti carenze, il cui
onere ricade per legge a carico della LOCATRICE:
………………………………………………………………………………………………...(9)
Articolo 16
(Riconsegna)
Alla
data di cessazione del contratto il CONDUTTORE riconsegna puntualmente alla LOCATRICE
i locali in normale stato d'uso sotto pena del risarcimento dei danni, fatti
salvi il normale deperimento derivante dall'uso e danni attribuibili a mancati
interventi a carico della LOCATRICE purché preventivamente segnalati dal
CONDUTTORE. A tal fine, le parti si obbligano a redigere, all'atto della
riconsegna dell'alloggio, un verbale di constatazione dello stato dei luoghi e
di riconsegna.
Articolo 17
(Modifiche e migliorie)
E' vietato al CONDUTTORE
apportare qualsiasi innovazione o modifica nei locali ed agli impianti di cui
gli stessi sono dotati senza il consenso scritto della LOCATRICE e modificarne, anche parzialmente, la destinazione
d'uso. In ogni caso tutti i miglioramenti o mutamenti di fissi od infissi,
compresi gli impianti elettrici, di riscaldamento ecc., rimangono per patto
espresso a beneficio della LOCATRICE, senza che perciò il CONDUTTORE possa
pretendere rimborso o indennizzo qualsiasi.
Articolo 18
(Divieti)
E' fatto divieto al
CONDUTTORE occupare con materiali od oggetti gli spazi comuni, nonché porre
fissi, infissi, targhe, insegne, tende di qualsiasi genere e condizionatori
all'esterno dell'unità immobiliare locatagli, salvo che a ciò non sia stato
preventivamente autorizzato dalla LOCATRICE, la quale si riserva in ogni caso
la disponibilità dell'esterno dell'immobile. E' altresì vietato installare
antenne radio o TV senza il preventivo consenso della LOCATRICE, che potrà
indicare le modalità di installazione.
Il CONDUTTORE prende atto
che è assolutamente vietato entrare con veicoli di qualsiasi tipo nei cortile,
nei viali di accesso e comunque nelle zone private circostanti il fabbricato,
così come è vietato far sostare veicoli di sorta in tali zone, salvo espressa
autorizzazione della LOCATRICE.
In caso di unità immobiliare
sita in condominio, vale la normativa del relativo regolamento condominiale.
Articolo 19
(Esonero di responsabilità)
Il CONDUTTORE è costituito
custode della cosa locata. Egli esonera espressamente la LOCATRICE da qualsiasi
responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivargli da fatti
dolosi o colposi di altri conduttori o di terzi in genere. Resta ferma la
responsabilità della LOCATRICE per i danni provocati da fatti colposi dei
propri dipendenti nell'esercizio delle mansioni loro affidate.
Il CONDUTTORE si obbliga a
rispondere puntualmente dei danni causati dai propri familiari, dipendenti o da
tutte le persone che egli ammette temporaneamente nei locali. Si obbliga
inoltre a tenere sollevata ed indenne la LOCATRICE da eventuali danni cagionati
con propria colpa o dalle persone delle quali è chiamato a rispondere e
derivanti dall'uso del gas o dell'acqua o dell'elettricità.
Articolo 20
(Servizi)
Il CONDUTTORE esonera la
LOCATRICE da ogni responsabilità per sospensioni o irregolarità dei servizi di
riscaldamento, raffrescamento, condizionamento, illuminazione, acqua, acqua
calda e ascensore dovute a casi imprevisti o alla sostituzione, riparazione,
adeguamento, manutenzione degli impianti per il periodo necessario per
l'effettuazione di tali interventi. La LOCATRICE si riserva il diritto di non
fornire il servizio di portierato nei giorni di riposo, di ferie e di ogni
altra assenza del portiere rientrante nelle previsioni normative e contrattuali
della categoria, nonché di modificare e sopprimere il servizio di portierato.
Il CONDUTTORE è tenuto a
fruire, se forniti, dei servizi di condizionamento, raffrescamento e
riscaldamento nei periodi previsti per l'erogazione e deve rimborsare alla
LOCATRICE, con le modalità stabilite all’articolo 6, la relativa spesa. Il
CONDUTTORE non può altresì esimersi dall'obbligo di rimborsare nelle misure
contrattualmente stabilite le spese poste a suo carico relative agli altri
servizi resi, ove rinunzi a tutti o parte dei servizi stessi.
Il conduttore
ha diritto di voto, in luogo della LOCATRICE, nelle deliberazioni
dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione
dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di
intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli
altri servizi comuni.
Quanto
stabilito in materia di condizionamento, raffrescamento e riscaldamento si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale
caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice
civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita
assemblea, convocata dalla LOCATRICE o da almeno tre conduttori.
Articolo 21
(Visite)
La LOCATRICE, per motivate
ragioni, si riserva il diritto di far visitare da propri incaricati i locali
dati in locazione.
Il CONDUTTORE si impegna
altresì a consentire la visita dell'unità immobiliare locatagli sia agli
aspiranti nuovi conduttori, in caso di risoluzione del presente rapporto, sia,
in caso di vendita, agli aspiranti acquirenti. A tal fine il CONDUTTORE si
obbliga a concordare con la LOCATRICE un giorno lavorativo della settimana in
cui consentire la visita; l'orario di visita sarà concordato e comunque
compreso nell'arco di tempo intercorrente tra le ore 8 e le ore 12 e tra le ore
16 e le 20, per una durata di due ore.
Articolo 22
(Inadempimento)
Le clausole del presente
contratto di cui agli articoli ………………………....
hanno carattere essenziale sì che, per patto espresso, la violazione anche di
una sola delle clausole suddette dà diritto alla LOCATRICE di chiedere la
risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1453 del Codice civile.
Articolo 23
(Commissione di conciliazione)
La Commissione di conciliazione, di
cui all’articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della
legge 431/98, è composta al massimo da
tre membri di cui due scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni
firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni,
rispettivamente, del locatore e del conduttore ed un terzo - che svolge funzioni di presidente
- sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati
qualora gli stessi ritengano di nominarlo.
La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione
delle obbligazioni contrattuali.
Articolo 24
(Varie)
A tutti gli effetti del presente
contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della
competenza a giudicare, il conduttore
elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o
comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile
locato.
Qualunque modifica al presente
contratto non può aver luogo e non può essere provata, se non con atto scritto.
La LOCATRICE ed il conduttore si autorizzano
reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad
adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge n. 675/96).
Per quanto non previsto dal
presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice
civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e
dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione
della legge n. 431/98 ed agli Accordi di cui all’articolo 2.
In quanto vi siano più
conduttori tutti gli obblighi del presente contratto s'intendono dagli stessi assunti
solidalmente.
Per la
disdetta del contratto da parte della locatrice
si applica l’articolo 3 della legge n. 431/98.
Altre clausole:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.
Letto, approvato e sottoscritto
……………………, li, …………………….
Il locatore …………………………………..
Il conduttore ………………………………...
A mente dell'articolo 1342, secondo
comma, del Codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli
articoli 1, 2, 3 , 4, 5 ,6, 7 , 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24.
Il locatore ……………………………………
Il conduttore …………………………………
NOTE
(1) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di
nascita; domicilio e codice fiscale. Per le persone giuridiche, indicare:
ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, numero d'iscrizione al
Tribunale; nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante.
(2) L'assistenza è facoltativa.
(3) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. I
dati relativi devono essere riportati nella denuncia da presentare all'autorità
di P.S., da parte del locatore, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 21
marzo 1978, n. 59 convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nel caso in
cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data
comunicazione all'autorità di P.S., ai sensi dell'articolo 7 del decreto
legislativo n. 286/98.
(4) Cancellare la parte che non interessa.
(5) La durata minima è di mesi uno e quella massima
di mesi diciotto.
(6)
Cancellare delle lettere A, B, C le due che non interessano.
(7)
massimo tre mensilità.
(8) In caso di alloggi
dotati di impianti termici autonomi verrà inserita nel contratto - in
sostituzione - una clausola del seguente
tenore:
"Per quanto attiene all'impianto termico
autonomo, vale la normativa del DPR 26 agosto 1993, n. 412, con particolare
riferimento a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 2, dello stesso
DPR".
(9) Cancellare per intero o nelle parti non
interessate.